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MILANO -
Nessuna, o quasi, tutela per le coppie di
fatto. Peggio va per le unioni gay
che, dal punto di vista giuridico, sono vere e
proprie coppie fantasma. Nel nostro
ordinamento la famiglia di fatto non è
riconosciuta come entità giuridica, mentre in
altri Paesi, ad esempio in Francia esistono
forme convenzionali di regolamentazione tra
privati che decidono di non optare per il
matrimonio
"L'Italia è un vergognoso fanalino di coda
per quanto riguarda le unioni di fatto -
spiega Alberto Baliello, responsabile
legislativo dell'arcigay nazionale. "Qui da
noi una coppia omosessuale non ha alcun
diritto. Ad esempio, anche il progetto di
legge sulla fecondazione assistita riguarda le
coppie etero e non omosessuali". "Il nostro
Paese - spiega ancora Baliello - è molto
indietro non solo in termini giuridici ma
anche nella tutela della convivenza".
Per quanto riguarda le unioni eterosessuali,
in poche parole, alcune leggi speciali
italiane fanno riferimento alla cosiddetta
convivenza "more uxorio", disciplinando
profili penali, assicurativi, previdenziali e
assistenziali, o inerenti alla materia
abitativa. Il che significa che due persone
che convivono possono essere tutelate sul
contratto di locazione, possono godere del
divieto di testimonianza, del risarcimento di
danno e anche nella fecondazione assistita.
Ma i rapporti fra conviventi, in altre parole,
spiega Baliello, "sono regolati, al massimo,
da accordi privati intercorsi tra gli stessi
all'atto della convivenza".
In una coppia di fatto non sono
riconosciuti i rapporti patrimoniali: ad
esempio, gli acquisti compiuti da uno dei
conviventi non potranno mai divenire di
proprietà anche all'altro, come avviene
nell'ambito della famiglia legittima.
Medesimi problemi si presentano, nel caso di
diritti successori tra i conviventi, anche in
questo circostanza nessun diritto è
configurabile per il convivente superstite in
caso di morte dell'altro.
Fra le altre tutele, l'articolo 3 della legge
n. 354/1975 sull'ordinamento penitenziario,
consente al detenuto di ottenere il permesso
per visitare un familiare o il convivente in
pericolo di vita. Oppure, l'articolo 1
della legge n. 405/1975, che istituisce i
consultori familiari, ammette a fruire del
servizio non solo le famiglie riconosciute
dalla legge, ma anche le coppie di fatto.
Infine, in materia di adozioni, l'articolo 2
della legge n.184/1983, che introduce
l'affidamento familiare del minore
temporaneamente sprovvisto di un ambiente
familiare idoneo, ammette anche la famiglia di
fatto ad espletare le funzioni di nucleo
provvisorio di accoglienza.
In relazione alla convivenza more uxorio,
negli ultimi anni sono stati predisposti dai
notai dei modelli contrattuali idonei ad una
regolamentazione della famiglia di fatto.
Questi contratti si chiamano contratti di
convivenza che non danno però origine alla
famiglia di fatto, ma ne disciplinano soltanto
le modalità di svolgimento da un punto di
vista patrimoniale e mai personale. |