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Nella nostra vita
pubblica affermazioni perentorie ripetute
all’infinito e non contraddette diventano
verità anche se non hanno alcun fondamento. Ne
è una dimostrazione il continuo riferimento
all’art. 29 della Costituzione, presentato
come un ostacolo insuperabile che si
frapporrebbe in Italia all’introduzione non
solo del “matrimonio gay”, ma anche di
qualunque forma di riconoscimento giuridico
delle famiglie diverse da quelle tradizionali
fondate sul matrimonio: come ormai hanno
invece fatto tutti i paesi dell’Europa
occidentale, con le sole eccezioni di Italia,
Austria, Malta e (probabilmente ancora per
poco) Irlanda. Questo errore è così radicato,
che spesso spinge addirittura le sue vittime a
citare “a memoria” in modo testualmente
sbagliato l’art. 29.
È un argomento usato incomprensibilmente
contro l’introduzione perfino del “patto
civile di solidarietà”. Proprio domani si
celebrerà a Roma il “Pacs day”: alle 11
in piazza S. Lorenzo in Lucina, dove giorni fa
due ragazzi gay sono stati brutalmente pestati
da un gruppo di teppisti omofobi solo
perché si tenevano per mano, trenta coppie
contrarranno informalmente il loro pacs,
davanti a consiglieri comunali provenienti
dalle rispettive città; di lì i manifestanti
si recheranno, tenendosi per mano, nella sala
della Protomoteca in Campidoglio, dove saranno
presentate numerose testimonianze e un ampio
dossier sulle conseguenze spesso tragiche che
il mancato riconoscimento giuridico ha sulla
vita di tante coppie non sposate, gay e non,
nell’Italia di oggi.
Nel dicembre 2002, la rivista Critica liberale
ha pubblicato un ampio saggio sulla questione
dell’art. 29 della Costituzione (ora
integralmente reperibile anche su Internet,
nel sito da me diretto
www.gaynews.it , nella rubrica
“documentazione”) in cui si dimostra con
dovizia di argomenti che esso non pone alcun
ostacolo al riconoscimento delle famiglie
omosessuali, ma finora nessuno si è
preoccupato di confutarli.
In sintesi, l’art. 29 non ha niente a che
fare con il riconoscimento delle famiglie gay
o delle famiglie di fatto eterosessuali.
Si limita a tutelare le famiglie tradizionali
e fondate sul matrimonio (le uniche che
potevano essere prese in considerazione
all’epoca della Costituente) da interventi
invasivi e autoritari dello Stato, come quelli
che si erano verificati durante il fascismo ai
tempi dello scontro per l’Azione cattolica o,
nei mesi stessi della Costituente, nei paesi
in cui si stavano instaurando regimi
comunisti: non detta limiti su che cosa
costituisca famiglia per il diritto italiano.
Sarebbe davvero assurdo attendersi il
contrario, dato che, nel 1947, era del tutto
impensabile prevedere che mai un problema del
genere avrebbe potuto affacciarsi nel
dibattito politico. E autorevoli costituenti
cattolici come Mortati e Moro chiarirono senza
possibilità di equivoci il significato e la
portata di quella norma.
L’articolo 29 della Costituzione non dice
affatto che la Repubblica riconosce come
famiglia solo quella definita come «società
naturale fondata sul matrimonio». Dice una
cosa diversa: «La Repubblica riconosce i
diritti della famiglia come società naturale
fondata sul matrimonio». I costituenti
vollero con ciò stabilire che lo Stato non
avrebbe potuto fare a meno di garantire «i
diritti» delle famiglie fondate sul
matrimonio, alle quali veniva così assicurata
una relativa sfera di autonomia rispetto al
potere regolativo dello Stato: di qui
l’illegittimità costituzionale una legge
ordinaria che mirasse a disconoscere i diritti
di tali famiglie. Il riconoscimento giuridico
delle famiglie non tradizionali non
riguarderebbe minimamente la materia regolata
dall’art. 29, e non avrebbe nessuna incidenza
su quel che l’art. 29 dispone, dato che non
sarebbe suscettibile di modificare, limitare,
compromettere o intaccare in nessun modo e in
nessuna misura i diritti o la sfera di
autonomia delle famiglie tradizionali, che non
ne sarebbero neppure sfiorati.
Come dice lo studio di Critica liberale, «è
del tutto illogico pretendere che la
particolare o rinforzata tutela esplicitamente
garantita dalla Costituzione a una specifica
situazione obblighi positivamente anche a
denegare lo stesso trattamento ad altre
situazioni socialmente analoghe o identiche:
la garanzia costituzionale rinforzata di un
diritto non implica di per sé anche l’obbligo
costituzionale di negare la parità di
trattamento ai casi in cui, pure, essa non sia
costituzionalmente dovuta. Gli articoli 33
primo comma e 19 tutelano in modo particolare,
rispettivamente, la libertà di insegnamento e
la libertà di culto, ma nessuno si sogna di
trarne la conseguenza che la libertà di
espressione del pensiero in altri campi,
garantita in modo meno incondizionato
dall’art. 21, debba essere obbligatoriamente
limitata al solo fine di sottolinearne un
presunto minor valore o una minore dignità nei
casi che non sono oggetto della tutela
rinforzata prevista dagli artt. 33 e 19.
Affermare in modo particolarmente solenne e
impegnativo i diritti di qualcuno (perché sono
la storia recente e gli avvenimenti altrove in
corso a consigliare di farlo) non equivale a
vietare qualunque minimo riconoscimento dei
diritti di qualcun altro; e comunque una così
rilevante denegazione di diritti, per essere
obbligatoria benché derogatoria rispetto a
principi fondamentali della Costituzione,
dovrebbe almeno essere stata formulata in modo
espresso.»
Semmai, continua il saggio in questione, sono
l’art. 3 della Costituzione a imporre
parità di diritti e a vietare espressamente le
discriminazioni fondate sulle “condizioni
personali” dei cittadini, e l’art. 2 a
tutelare le “formazioni sociali” ove si svolge
la loro personalità. Le invenzioni sull’art.
29 sono solo pretesti per cercare di
legittimare discriminazioni fondate
sull’identità ascritta degli individui,
discriminazioni cioè concettualmente del tutto
identiche al razzismo propriamente detto.
Mi si deve spiegare in che cosa la condizione
di due persone omosessuali conviventi è
diversa da quella di due sposi che, per i più
svariati motivi (ad esempio a causa dell’età),
non possono o non vogliono avere figli (dei
figli, infatti, le nostre proposte di legge
non si occupano). Siamo forse Untermenschen,
sottouomini, cittadini di terza categoria?
Tanto più che la proposta del pacs, la sola
attualmente calendarizzata, è solo una prima
proposta ultramoderata, che si limita a
risolvere alcune questioni pratiche senza
neppure realizzare la parità di diritti, e che
è lontana anni luce dalla grande riforma
civile approvata in Spagna. Le
scomposte polemiche razziste di questi giorni
testimoniano soltanto il carattere
primitivo di gran parte della politica
italiana.
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