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Unione europea, statuti regionali che
prevedono garanzie alle coppie, registri simbolici in decine di
comuni, ed ora anche la Magistratura: il sì alle unioni civili e
ai diritti ai gay è unanime.
I politici italiani sono ormai alle strette.
“Quella lacuna legislativa va colmata”. Sono tutti d’accordo i
professori di diritto chiamati alla camera dei deputati a valutare
la proposta di legge sul pacs, presentata dall’on. Franco
Grillini ed altri nella scorsa legislatura.
Ed è ancora un magistrato, Amedeo Santosusso, ad aver
sostenuto che “l’articolo 29” [che tutela il matrimonio, NdR] “non
può essere interpretato come una norma che esclude che lo Stato
possa regolare altre forme di unione”, esemplificando così le
aperture, ignorate dalla stampa nazionale, dei magistrati verso i
diritti dei conviventi. Aperture che costituiscono una delle più
interessanti novità nel dibattito sui diritti civili in corso nel
nostro Paese.
Padre nobile di quella che chiameremo “magistratura friendly” (un
gruppo che vanta affiliazioni eccellenti) è il magistrato Giovanni
Palombarini, avvocato generale della cassazione, presente alla
manifestazione Tutti in pacs di Arcigay il 14 gennaio scorso.
Richiamato all’ordine dall’ex ministro per la Giustizia, il leghista
Roberto Castelli, che avrebbe voluto impedirne la presenza, il
magistrato si è visto difendere dall’Associazione Nazionale
Magistrati.
Gli espressero piena solidarietà, insieme alla volontà di essere al
suo fianco in piazza, anche i vertici di “Magistratura democratica”
(un gruppo di toghe della corrente di “sinistra”) Franco Ippolito e
Ignazio Patrono, entrambi della corte di cassazione.
Vicina alle coppie di fatto anche l’associazione “Persona e danno”,
nata su iniziativa di oltre centoventi giuristi, magistrati,
avvocati, studiosi, per rafforzare la tutela dei diritti
fondamentali della persona. In una nota dell’aprile scorso “Persona
e danno” affermava: “Sono giuridicamente infondate le argomentazioni
costituzionali avanzate da coloro che ritengono non possibile la
tutela giuridica dei diritti dei conviventi. Infatti secondo
l’articolo 29, la famiglia è una realtà sociale che preesiste al
matrimonio. Pertanto, richiamare detta norma quale ostacolo per il
riconoscimento delle convivenze al di fuori del matrimonio è un
grave errore interpretativo anche alla luce delle pronunce della
corte costituzionale’’.
E proprio la suprema corte ha ribadito più volte (richiamandosi alle
“formazioni sociali” garantite e riconosciute dall’articolo 2 della
costituzione), il valore della famiglia di fatto (ad esempio nella
sentenza 166 del 1998) insistendo sulla necessità di trovare nuovi
strumenti di tutela giuridica per le convivenze.
Anche ai gradi inferiori la magistratura ha riconosciuto il valore
delle convivenze. La corte di cassazione, ad esempio, nel gennaio
scorso (sentenza 05.01.2006, n. 109), chiamata a decidere se un
detenuto (che prima dell’arresto conviveva con una donna) avesse o
meno diritto ad essere ammesso al gratuito patrocinio, ha
riconosciuto valenza giuridica alla convivenza, intesa come
“relazione interpersonale che presenti carattere di tendenziale
stabilità e natura affettiva”, in virtù della “significativa
evoluzione sociale” dei costumi.
E il pronunciamento non è unico, tanto che già nel 1994 (con la
sentenza n. 2988/94) la corte aveva riconosciuto il risarcimento dei
danni morali e patrimoniali al convivente (eterosessuale) in caso di
uccisione del partner.
“I pronunciamenti della corte costituzione e della corte di
cassazione“, dichiara in proposito Antonio Rotelli, responsabile
giuridico di Arcigay, “pur riguardando coppie eterosessuali,
stabiliscono un principio e cioè che il fenomeno è troppo esteso per
essere ignorato, ed ancora, che l’affettività ha un valore
giuridico. In qualche modo la magistratura offre una risposta al
tentativo di politica e chiesa di negare valore e legittimità alle
unioni non matrimoniali”.
Ciò detto, va aggiunto che sull’omosessualità la giurisprudenza è
per ora, purtroppo, scarsa.
Sono intervenuti, più volte, i giudici di pace, garantendo il
permesso di soggiorno a quegli omosessuali discriminati nel loro
paese d’origine e, ad esempio, un’ordinanza del 19 novembre 1993
della prima corte d’assise di Torino ha stabilito che un convivente
di una coppia gay aveva diritto a non testimoniare contro il proprio
partner perché: “sotto il profilo della natura del rapporto e della
stabilità dello stesso gli elementi acquisiti fanno concludere in
termini positivi, giacché il rapporto vi è rappresentato come di
tipo affettivo”. Ma oltre a questo, poco altro.
Ciò nonostante, il riconoscimento esplicito del fatto che le coppie
dif atto necessitano di diritti, e non di interpretazioni estensive
della legge già esistente, aggiunge la Magistratura a quei poteri
che insistono perché i politici, persi in un sordo pantano
neo-democristiano, prendano finalmente atto della “significativa
evoluzione sociale” che viviamo anche nel nostro Paese.
L’articolo 2 della Costituzione
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si
svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
L’articolo 29 della Costituzione
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società
naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato
sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti
stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.
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